Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2012 n. 16068
La richiesta di adeguamento del canone di locazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrate annualmente costituisce un onere del locatore. Tuttavia è pur vero che la norma dell’articolo 32 della legge 392/1978 non prevede alcun vincolo di forma per tale richiesta che può avvenire per facta concludentia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16068/2012 ponendosi nella scia di numerose altre sentenze secondo le quali è principio di diritto ormai consolidato che in assenza di qualsivoglia prescrizione normativa che richieda una forma particolare le parti, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire le modalità attuative della richiesta.
Così secondo la Suprema corte l’invio di una fattura in cui sia indicato il canone da pagare opportunamente maggiorato della rivalutazione Istat “non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell’aggiornamento Istat, ma gli permette altresì di desumere previa comparazione con il minor canone precedente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato”, in modo compiere le dovute verifiche sulla legittimità ed adeguatezza della richiesta.
Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2012 n. 16068