La condanna al pagamento di una somma in via provvisionale può essere richiesta dalla parte civile per la prima volta in grado di appello
La parte civile può chiedere la condanna al pagamento di una somma in via provvisionale per la prima volta in appello, anche se l'impugnazione è stata presentata solo dall’imputato.
Secondo la Cassazione da un punto di vista strettamente procedurale, nella richiesta penale di anticipazione dei danni civilistici non esiste un divieto di reformatio in peius, anche perché si tratta pur sempre di un istituto civilistico che viaggia su un binario separato, e diversamente regolato, rispetto al processo penale.
L’azione civile ancorchè “inserita” nel processo penale è pur sempre soggetta ai principi del processo civile e, per così dire, non risente di quelli processual penalistici, quali appunto il divieto di reformatio in peius.
Ne consegue che, come in linea di principio sancito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 353 del 1994), non può affermarsi che, a chi esercita l’azione civile nel processo penale, salve le regole peculiari di esso, possano inibirsi facoltà processuali che gli spetterebbero qualora tale azione fosse esercitata nel processo civile.
E questa stessa facoltà senza dubbio spetta alla parte civile nel processo di appello, dovendosi escludere che tale domanda sia “nuova” e come tale inammissibile, essendone evidente la funzionalità cautelare/anticipatoria rispetto al petitum principale, non potendosi escludere in astratto la possibilità giuridica di un’applicazione diacronica, tra primo e secondo grado, delle previsioni di cui ai due commi dell’art. 278 c.p.c., ossia la possibilità che la condanna generica e la condanna al pagamento di una provvisionale siano scisse nel tempo e particolarmente nei due gradi del giudizio di merito, civile e quindi, per la ragione di principio sopra esposta, anche penale.