Stanti i principi introdotti dall’art. 10 Conv.ne int.le dell’Aia (e recepiti con L. 301/85) ciascuno stato aderente alla convenzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunziata dal giudice straniero se manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico ovvero se contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento interno. Conformemente dispone anche l’art. 65 lett. “g” della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato.
Nella fattispecie la S.C. è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del riconoscimento di una sentenza di divorzio emessa da un giudice statunitense in assenza di una precedente pronuncia di separazione giudiziale fra i coniugi, peraltro non prevista dall’ordinamento dello Stato straniero nel quale la sentenza è stata emessa.
Tale circostanza è stata ritenuta non ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza straniera in quanto, secondo la legge italiana, il principio di non contraddittorietà all’ordine pubblico della sentenza di divorzio di cui si chiede il riconoscimento è limitato all’accertamento da parte del giudice estero del venir meno della comunione di vita e di affetto fra i coniugi, seppure in presenza di presupposti diversi da quelli previsti dalla legge italiana.
«Di conseguenza la circostanza che il diritto straniero … non preveda che il divorzio possa essere pronunciato solo dopo che sia intervenuta la separazione personale tra i coniugi e che sia decorso adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto dell’ordine pubblico».
Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978