Le controversie afferenti lo “status” di apolide – in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore – devono essere proposte e decise, nel contraddittorio con il Ministro degli Interni, nelle forme proprie del giudizio ordinario di cognizione.
Né può condurre ad una soluzione di segno diverso il fatto che sia previsto da numerose leggi speciali in materia di immigrazione e di protezione internazionale il più celere rito camerale. Se infatti il ricorso avverso ad un provvedimento di espulsione o l’ottenimento di una misura di protezione richiedono tempi celeri nella definizione del procedimento non altrettanto può dirsi per il riconoscimento dello stato di cittadino apolide in quanto non si scorge né assoluta urgenza soggettiva né interesse pubblico alla immediata definizione.
Né può condurre ad una soluzione di segno diverso il fatto che sia previsto da numerose leggi speciali in materia di immigrazione e di protezione internazionale il più celere rito camerale. Se infatti il ricorso avverso ad un provvedimento di espulsione o l’ottenimento di una misura di protezione richiedono tempi celeri nella definizione del procedimento non altrettanto può dirsi per il riconoscimento dello stato di cittadino apolide in quanto non si scorge né assoluta urgenza soggettiva né interesse pubblico alla immediata definizione.