Premesso che la disciplina di riferimento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di persona bisognosa di protezione internazionale è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, va rammentato che la S.C. ha da tempo enunciato che «requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Affinché l’onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005)».
Massima tratta da: Estratto della sentenza