Cassazione civile, sez. unite, 13 febbraio 2008, n. 3396
«[…] questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deliberazione del consiglio nazionale forense in tema di diniego di iscrizione nel registro dei praticanti procuratori con patrocinio sottoscritto personalmente dalla parte interessata, non iscritta in alcun albo professionale (sentenza 28/12/1994 n. 11227).
Il detto principio è del resto coerente con la costante giurisprudenza di queste S.U. per la quale l’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo privi, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè la sanzione è – ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56 – immediatamente esecutiva e non rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (tra le tante sentenze 19/5/2004 n. 9491; 15/3/2002 n. 3877; 8/8/2001 n. 10956).
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in alcun albo professionale.
La declaratoria d’inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso».
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Cassazione civile, sez. unite, 13 febbraio 2008, n. 3396