Ai ricercatori universitari immessi nella fascia dei ricercatori confermati va riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
Con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. viene dichiarata, nella sentenza in esame, l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 3° comma del DPR 11 luglio 1980 n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
La Corte stigmatizza come manifestamente irragionevole la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori.
Premesso che il legislatore può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un’identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina, e che comunque, in presenza di un simile presupposto, il riconoscimento deve essere operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e viola quindi gli artt. 3 e 97 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure (sent. n. 305 del 1995; ordd. nn. 94 e 262 del 2002, 160 del 2003).