Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle relative pertinenze; per le strade in concessione, tali poteri e compiti sono esercitati dal concessionario. La norma, configura, evidentemente, speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili del dolo o della colpa di chi sia chiamato ad intervenire in loro osservanza.
Pertanto, nella fattispecie in sentenza, il TAR di Lecce giudica legittimo un ordine di rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade, emesso da un Comune nei confronti dell’ANAS SpA, anche in mancanza di un accertamento preventivo di responsabilità in capo a detta Società, con il rilievo che la rilevazione dell’abbandono incontrollato di rifiuti, su aree di pertinenza dell’ANAS, impone a quest’ultima nella sua qualità di concessionaria, ai sensi del riferito art. 14 del Codice Stradale, l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a porre rimedio alla situazione determinatasi (contra TAR Campania Napoli, Sez. I, 12.3.2002, n. 1291).
TAR Puglia Lecce, sez. II, 18 giugno 2008, n. 487