Il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria di rimborsare il credito IVA va impugnato davanti alla commissione tributaria regionale, anche se a farne richiesta non è direttamente il contribuente ma un terzo, come una banca, cessionaria del credito.
Secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite infatti, i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria riguardo alle controversie in tema di rimborso sono esclusi solo nel caso in cui «l’Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si che non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato […]».
In altri termini l’unica eccezione alla giurisdizione delle CTR è rappresentata dall’ipotesi in cui sia stato formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso cosicché la controversia non riguarda la risoluzione di una questione tributaria bensì un mero indebito oggettivo di diritto comune.
In difetto del formale riconoscimento, da parte dell’amministrazione, del diritto del cessionario al rimborso, la controversia introdotta dal terzo che assuma di essere cessionario del credito IVA è invece rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie in quanto l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso «non è questione estranea al rapporto tributario, attenendo al profilo soggettivo della vicenda di rimborso del tributo».
Cassazione civile, sez. unite, 23 aprile 2009, n. 9668