Spetta alla cognizione del giudice ordinario la controversia sul rimborso della somma indebitamente corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato.
Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono a quest’ultimo la giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso che non rientra nella giurisdizione amministrativa ogni controversia che in qualche modo attenga alla materia considerata, bensì rientrano nella giurisdizione amministrativa soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.
Cosicché, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell’urbanistica secondo la L. 205/2000, per cui l’urbanistica comprende ogni uso del territorio, chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggettivo alla sua ripetizione.
Non rileva che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale.