Cassazione civile, sez. unite, 2 agosto 2016, n. 16067
È pacifico orientamento giurisprudenziale che controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall’art. 442 c.p.c..
Ne consegue che anche la controversia in esame, relativa alla pretesa al rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci indispensabili per la cura della patologia tumorale da cui era affetto e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all’art. 7 del CPA, ma è devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito conciato al diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost..
Cassazione civile, sez. unite, 2 agosto 2016, n. 16067