Cassazione civile, sez. unite, 6 settembre 2013, n. 20577
Con sentenza n. 2867 del 2000 le Sezioni Unite hanno affermato che “in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (…), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l’autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni”.
La Suprema Corte ha ribadito il suesposto principio estendendo la giurisdizione del giudice ordinario anche alla richiesta di annullamento dell’atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad ottenere le prestazioni specialistiche all’estero, “essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (ex multis, Cass., sez. un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993)”.
Nel caso di rimessione delle parti dinanzi al Tribunale ordinario – specifica la Corte – resta salva la possibilità per il giudice “di interpretare la domanda nel senso che sia in essa compresa la richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare le cure all’estero sulla base delle valutazioni non discrezionali, ma meramente tecniche, attribuite in materia alla pubblica amministrazione”.
Cassazione civile, sez. unite, 6 settembre 2013, n. 20577