L’ambito valutativo di cui dispone l’Amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia è particolarmente esteso ed incontra il solo limite dell’arbitrio; pertanto, la motivazione del provvedimento negativo non richiede una particolare estensione dell’apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti.
Nel caso oggetto della sentenza epigrafata, il TAR della Liguria ha ritenuto sufficientemente motivato il diniego opposto alla richiesta di rinnovo della licenza per guardia particolare giurata.
Le motivazioni addotte dal Prefetto si limitavano esclusivamente a registrare che l’interessato aveva prestato servizio in quattro differenti istituti di vigilanza in poco più di due anni ed era stato più volte coinvolto in liti e discussioni sfociate in querele e denunce, circostanze ritenute da sole bastevoli, al di là del mancato accertamento giudiziario della loro fondatezza, a far sorgere il ragionevole dubbio che egli potesse in futuro abusare dell’arma e del titolo di polizia.