Cassazione penale, sez. III, 17 novembre 2011, n. 42427
Posto che a norma dell’art. 21, ultimo comma del d.lgs. 274/2000 la presentazione del ricorso immediato al giudice di pace da parte della persona offesa dal reato produce gli stessi effetti della presentazione della querela è logica conseguenza che la rinuncia del ricorrente al ricorso equivalga a remissione di querela di talché, in caso di accettazione dell’imputato, ne deriva l’estinzione del reato.
Cassazione penale, sez. III, 17 novembre 2011, n. 42427