La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda alla effettiva necessità dell’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
(Nella specie, il lavoratore aveva ampiamente dimostrato una capacità di adottamento a contesti geografici ed ambienti diversi avendo subito 5 spostamenti in un anno e mezzo. Quindi la specifica ratio addotta dal datore per l’apposizione del patto di prova nonostante si trattasse di un contratto stipulato dopo altri contratti a termine è stata ritenuta inidonea a giustificare il detto patto posto che la capacità di adottamento del lavoratore era ampiamente stata dimostrata in precedenza).
Cassazione civile, sez. lavoro, 30 ottobre 2015, n. 22286