Nel processo amministrativo avente ad oggetto l’esito di gare pubbliche la domanda di risarcimento danni presuppone non solo l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione, ma anche il danno ingiusto e, quindi, la lesione del bene della vita effettivamente leso dal comportamento illegittimo della PA.
Tale situazione non ricorre nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato è stato disposto solo per l’accertata, illegittima composizione della commissione valutatrice illegittima composizione della Commissione valutatrice, in quanto priva di componenti sufficientemente qualificati sotto il profilo tecnico-professionale in grado di formulare giudizi comparativi attendibili in ordine alle “opere analoghe progettate” costituenti un parametro di valutazione.
La funzione svolta da una commissione di gara composta in modo difettosa, va infatti considerata espressione di poteri non ancora esercitati nell’accezione di cui all’art. 34 c.p.a., sicché a fronte di essa non è ipotizzabile l’azione risarcitoria, ove il bene della vita che si assume leso sia l’aggiudicazione della gara, potendo in limine ipotizzarsi la violazione della mera chance all’aggiudicazione della gara e non dare ingresso a un’azione risarcitoria per equivalente che presuppone la regolarità della procedura di gara e l’accertamento della spettanza dell’aggiudicazione alla parte ricorrente.
L’annullamento in questo caso determina solamente l’obbligo della riedizione del potere amministrativo, sicché la lesione dell’interesse sostanziale all’affidamento dell’incarico può conseguire solamente alla riedizione e non già al mero interesse strumentale alla riedizione della procedura.