La società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente ai sensi dell’art. 2050 c.c. ovvero nell’ambito del regime di responsabilità per esercizio di attività che per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati si rivela pericolosa.
Non può quindi invocarsi sic et simpliciter l’esimente del caso fortuito ed il gestore del servizio elettrico è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2007, n. 11193