Il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato da Inail a titolo di danno patrimoniale
In caso di sinistro occorso al lavoratore va distinto quanto spetta alla vittima da quanto spetta all’Inail a titolo di surrogazione: il risarcimento del biologico non può ridursi per effetto della surroga, salvo che per la parte già indennizzata e certamente non può decurtarsi dal danno biologico quanto pagato dall’Inail a titolo di danno patrimoniale per retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.
L’Inail per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla vittima può infatti surrogarsi nei confronti del responsabile del sinistro nella misura in cui quest’ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale e fino al limite di tale danno.
In particolare, secondo la corretta interpretazione da dare al combinato disposto dell’art. 1916 c.c., e art. 142 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs. 209/2005) in tema diritto di surroga dell’assicuratore sociale:
- a) il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima dall’Inail, a titolo di danno patrimoniale;
- b) se l’Inail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l’Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato;
- c) nell’ipotesi sub b), il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l’Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato. In questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all’Inail per effetto di surrogazione.