Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958
Risarcimento danno da sinistro stradale: il termine di prescrizione quinquennale non si applica solo alla vittima del reato ma a tutti i danneggiati
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie è fissato in due anni (Art. 2947, 2° comma del Codice Civile). Al terzo comma il medesimo articolo 2947 tuttavia prevede, che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
In tale materia la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, laddove il fatto che ha causato il danno è considerato dalla legge come reato, in luogo del termine di prescrizione biennale il termine eventualmente più lungo previsto per detto reato applicabile all’azione civile per il risarcimento è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale (Cass. Cass. n. 2888/2003).
Art. 2947 Codice Civile
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
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Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958