Corte Costituzionale, 25 luglio 2008, n. 296
Trasporto ferroviario di persone. Via libera alle azioni risarcitorie contro le le Ferrovie senza l’obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa.
La Corte Costituzionale ha sancito che è costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 15 dell’allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 “Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato”, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l’approvazione di nuove “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato” – normativa successivamente trasfusa in un regolamento del 1956, esattamente identico nel suo contenuto alla legge del 1934 ).
In particolare la norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non prevede che possano essere promosse contro le F.S. le azioni basate sulle disposizioni dello stesso Regio Decreto se l’avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
Nel motivare la decisione la Corte richiama ampiamente quanto già stabilito con propria sentenza n. 40 del 1993 relativamente al trasporto ferroviario delle merci ravvisando in detta disposizione «una condizione di proponibilità che menoma fortemente il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione», nonché «un privilegio ingiustificato, come tale lesivo del principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione».
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Corte Costituzionale, 25 luglio 2008, n. 296