«Come questa Corte, superando il diverso contrario orientamento (in ordine al quale v. Cass., 10/2/1993, n. 1681) ha avuto modo di affermare, l’art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell’art, 2 Cost., che assicura tutela integrale diritti inviolabili, con la conseguente che allo straniero, si residente come in Italia, è sempre consentito a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare il giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quale il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a rispondere, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. Cass., 11/1/2011, n. 450)».
Corte di Cassazione civile, sez. III, ord. 2 febbraio 2012, n. 1493