Le spese sostenute dai familiari della vittima di un fatto illecito per partecipare alle esequie del loro congiunto, ivi comprese quelle di viaggio, in quanto normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese fra i danni derivanti dal fatto illecito in base ad un nesso di regolarità causale, e, come tali, sono risarcibili (cfr. Cass., 21.05.1977, n. 2124), potendo essere liquidati anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 15.2.1971, n. 373).
Sulla scorta di tale principio gli Ermellini hanno cassato la decisione di merito che aveva negato la risarcibilità in favore della figlia della vittima di un sinistro stradale del costo di un soggiorno studio all’estero che non era stato più fruito in quanto la ragazza per prendere parte ai funerali aveva appunto dovuto abbandonare la vacanza-studio.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2011, n. 10528