Risponde del danno erariale, davanti alla Corte dei conti, il consigliere regionale che omette di documentare le spese effettuate utilizzando i fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare di appartenenza e ciò anche se la Regione è a statuto speciale.
In materia vige infatti il principio di tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, ex art. 103, comma 2, Cost., salvo deroghe espresse con apposite disposizioni legislative (Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641): giurisdizione, dotata di tendenziale vis expansiva sia nei giudizi di conto, che in quelli di responsabilità per maneggio del pubblico denaro (Corte cost., 30 luglio 1984, n. 241). In quest’ultimo ambito, l’esenzione dalla giurisdizione costituirebbe, in ultima analisi, un’eccezione non consentita, perché priva di fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, anche alla luce della ricordata inassimilabilità delle assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari (Corte cost., 25 luglio 2001, n. 292): senza alcun vulnus, peraltro, all’autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, dal momento che il giudizio di conto non impinge nelle prerogative di insindacabilità dei voti [e] delle opinioni espresse dai componenti – affatto estranee alla fattispecie in esame – e che l’azione del Pubblico ministero presso la Corte dei conti è attribuita nell’interesse oggettivo dell’ordinamento.