Ritardo nell’accredito di una cospicua somma di denaro trasferita con bonifico: risarcibile il danno morale per lo stress patito.
Una banca è stata condannata a pagare la somma di € 5000 a titolo di risarcimento del danno morale patito da un correntista per il ritardo relativo all’accredito di un bonifico del valore di oltre duecento mila euro.
Secondo la Suprema Corte «Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011);
deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014).
È noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014)».
Sulla scorta di tali considerazioni è stata confermata la sentenza impugnata che aveva accertato, in via presuntiva, l’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subito in conseguenza del ritardo - integrante un incontestato adempimento tardivo - nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci.