La procedura camerale prevista per il recupero dei crediti professionali degli avvocati nei confronti del proprio cliente, precedentemente dagli art. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (ed ora dall’art. 14 del D.Lgs 150/2011), pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (v. Cass., sentt. n. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Art. 14 D.Lgs. 150/2011
1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
Cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21954