Rivalsa per guida in stato di ebbrezza. Occorre che il tasso alcolico rilevato sia quello di ebbrezza previsto dal Codice della strada.
Se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest'ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada.
Nella fattispecie il contratto di assicurazione prevedeva che “l’assicurazione non è operante: nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti....”.
Ebbene una siffatta clausola, senza ulteriore specificazione, non consente di comprendere appieno cosa si debba intendere per stato di ebbrezza rilevante ai fini della rivalsa.
Stante il principio di diritto sopra enunciato dalla Suprema Corte, non si tratta certamente della presenza di una qualsivoglia quantitativo di alcool nel sangue bensì occorre che tale quantitativo, affinché sia rilevante ai fini dell’esclusione della garanzia, debba corrispondere a quello previsto dalla legge per la violazione della normativa in materia di circolazione stradale.
«È l’ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di quest’ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche. Quando quindi le parti di un contratto subordinano taluni effetti, ed in particolare la non operatività dell’assicurazione e l’insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell’assicuratore, alla ricorrenza dello stato di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato».
Nella fattispecie era stato rilevato un tasso alcolometrico pari a 0,28 g/l, dunque inferiore di circa la metà rispetto alla soglia più bassa (0,5) e di circa tre volte rispetto alla soglia più alta (0,8) con sanzione più grave.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2021, n. 12900