Il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti previsto dall’art. 621 del Codice Penale è integrato dalla condotta di chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza – in tal caso ricorrerebbe la diversa e specifica ipotesi di reato di cui all’art 616 c.p. – lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto e se dal fatto deriva nocumento.
Non è dunque sufficiente la conoscenza del contenuto del documento destinato a restare segreto dovendo necessariamente essere seguita, ai fini della perseguibilità penale, dalla rilevazione del contenuto stesso o dal suo impiego per trarne profitto, nondimeno il reato è integrato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti.
Cassazione penale, sez. V, 27 aprile 2009, n. 17744