Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2010, n. 5065
Rogito senza indicazione del prezzo di vendita: l’atto non è nullo ma il Notaio va sanzionato per violazione della legge notarile.
Il rogito senza l’indicazione del prezzo di vendita non è nullo ma il comportamento del Notaio resta censurabile sotto il profilo deontologico in quanto non tutela la posizione del venditore nel caso in cui si pongano problemi di risoluzione o di rescissione del contratto.
Con tale addebito la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione di un anno e una sanzione pecuniaria per la violazione degli artt. 51 n. 5 (che appunto prevede che l’atto debba contenere “l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto”) e 147 lettere a) e b) e della Legge Notarile, che a sua volta richiama le norme del Codice Deontologico.
Il Notaio ha proposto reclamo in Corte d’Appello contro il provvedimento che applica queste sanzioni e, in seguito al rigetto del reclamo, è ricorso in Cassazione, difendendosi affermando che l’atto di compravendita privo del prezzo non è nullo.
La Corte, pur condividendo tale assunto, conferma le sanzioni a suo carico, in quanto lo ritiene responsabile della violazione di norme deontologiche. La decisione è della terza sezione civile della Corte che, nella sentenza n. 5065/2010, ha anche ricordato quanto in precedenza dai giudici di merito.
La Corte territoriale aveva parlato di una procurata “instabilità” giuridica del contratto, di cui era ben consapevole il notaio rogante, il quale, negli atti diel processo, riconosce espressamente di aver avvertito le parti del fatto che “il contratto in astratto avrebbe potuto essere impugnato per varie cause”, sicché – aveva aggiunto – era necessario effettuare il pagamento del prezzo non in contanti, bensì attraverso assegni bancari o circolari non trasferibili o mediante bonifico, e conservare le fotocopie di questi assegni o bonifici annotandovi che erano stati rispettivamente rilasciati e incassati in pagamento del prezzo della compravendita.
Argomentazioni che non sollevano il professionista dalle proprie responsabilità perché in tal modo il rogito ha avuto lo scopo evidente di avvantaggiare sotto il profilo fiscale l’acquirente, ponendosi in contrasto con il principio dell’equidistanza dagli interessi delle parti che deve caratterizzare l’opera professionale notarile.
Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2010, n. 5065