Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 22 dicembre 2008, C. 283-07
«La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali: l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e l’art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR Q) sono sottratti a priori all’ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 1, lett. a), della medesima direttiva 75/442/CEE».
In materia di rifiuti, qualsiasi disposizione nazionale che limiti in modo generale la portata degli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442, oltre quanto consentito dall’art. 2, n. 1, travisa l’ambito di applicazione della direttiva stessa, pregiudicando l’efficacia dell’art. 174 CE.
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Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 22 dicembre 2008, C. 283-07