In presenza di un rudere non si può parlare di risanamento conservativo o di ristrutturazione in quanto tali interventi presuppongono un organismo dotato di muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
Invero, in materia edilizia, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce nuova costruzione l’intervento di ricostruzione di un rudere, in quanto il risanamento conservativo ed in genere gli interventi di ristrutturazione con o senza demolizioni devono essere contestualizzati temporalmente nell’ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che deve essere ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio dei lavori.
Cassazione civile, sez. III, 14 novembre 2008, n. 42521