Cassazione civile, sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18920
Il contratto di “sale and lease back” (cd. locazione finanziaria di ritorno), è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest’ultima gli concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio.
Con tale operazione l’imprenditore, alienando il bene, si procura la liquidità di cui ha bisogno, mantenendo il godimento di un bene necessario all’attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in seguito all’esercizio del diritto di opzione.
La causa concreta del contratto è dunque lo scopo di finanziamento, e risulta lecita purchè sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione.
Diversamente il contratto di “sale and lease back” è da ritenersi fraudolento se viene verificata una preesistente situazione di credito-debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo versato (cfr. Cass. 14 marzo 2006, n. 5438).
Da ciò deriva la nullità del contratto, in quanto al verificarsi delle suddette condizioni è evidente che lo scopo del contratto è di garanzia e non di finanziamento, così ricorrendo la violazione del divieto di patto commissorio di cui all’rt. 2744 cod. civ.
A queste condizioni può altresì essere rifiutata l’ammissione allo stato passivo dell’impresa venditrice nel fallimento dello sfortunato imprenditore.
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Cassazione civile, sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18920