In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del Codice della Strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 del codice della strada, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo.
Ai fini dell’accertamento della violazione è infatti necessario accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente di tali caratteristiche costruttive, a mezzo delle verifiche operate dalla Motorizzazione civile.
Art. 97 commi 5 e 6 Codice della Strada
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.062 a euro 4.250. Alla sanzione da euro 828 a euro 3.313 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita’ oltre i limiti previsti dall’articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2007, n. 14656