Data la natura obbligatoria dello scontrino fiscale, che deve essere emesso al momento della consegna della merce all’acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, è irrilevante la sua produzione ai fini della prova dell’avvenuto versamento del corrispettivo di un bene oggetto di un contratto di compravendita.
Il possesso dello scontrino fiscale non costituisce pertanto prova del pagamento del prezzo del bene a cui lo scontrino si riferisce.
Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2147