Il giudice può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile.
Una seconda richiesta di archiviazione proposta dal P.M. all’esito delle nuove investigazioni disposte in seguito al mancato accoglimento, su opposizione della persona offesa dal reato, di una prima richiesta di archiviazione, può essere decisa dal G.i.p. con decreto, senza obbligo di fissare una nuova udienza camerale, instaurando nuovamente il contraddittorio incidentale tra accusa pubblica, indagato e persona offesa, qualora quest’ultima non abbia nuovamente presentato opposizione ovvero quando l’opposizione risulti inammissibile.
Superato dunque l’orientamento delle sezioni I (sentenza n. 1203/96) e VI (sentenza n. 40113/09), in base al quale, dovendosi ritenere già instaurato il contraddittorio a seguito della prima opposizione proposta dalla persona offesa dal reato, non sarebbe stato necessario il rinnovo dell’opposizione e pertanto avrebbe dovuto essere disposta una nuova udienza camerale, pur in assenza di ulteriore opposizione della persona offesa.