La Corte ha stabilito che, nel caso di pronuncia di una sentenza viziata dalla corruzione del giudice, la parte che intenda dolersi di tale statuizione ha l’obbligo, e non la facoltà, di chiederne la revocazione ex art. 395 c.p.c..
La Suprema Corte ha tuttavia soggiunto che a tale regola generale si deve fare eccezione allorché la vittima del dolo del giudice non possa trarre alcun vantaggio giuridico dalla rimozione della sentenza frutto di corruzione, per essere divenuta nel frattempo impossibile la ricostituzione dello stato di cose anteriore.
In tal caso, pertanto, è consentito alla vittima del reato domandare il risarcimento del danno al corruttore del giudice, senza previamente esperire il giudizio di revocazione. Per la stessa ragione, ha poi aggiunto la Corte, qualora la sentenza frutto di corruzione abbia indotto le parti, prima della scoperta del dolo, a transigere la lite, la vittima del reato di corruzione può domandare il risarcimento del danno senza previamente chiedere l’annullamento del contratto di transazione, invocando quale fatto illecito fonte di responsabilità aquiliana anche la sola violazione della regola di buona fede.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255