Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2015, n. 19327
In tema di separazione, l’audizione del minore dodicenne ed anche di età inferiore, se capace di discernimento (nel senso di consapevolezza e comprensione, limitatamente al senso dell’audizione stessa, e non certo di una vera e propria capacità), direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali, è prevista come un obbligo e non una mera facoltà.
Detto adempimento è previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.
Si riconferma l’obbligo dell’ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che riguardano il fanciullo, salvo che l’audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse, ma di ciò il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato.
Nella fattispecie la S C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, confermando l’affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all’epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti.
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Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2015, n. 19327