Ai fini della determinazione del tribunale competente per territorio in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi, alla stregua del criterio del luogo di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda (che coincide con il momento del deposito del ricorso) tale luogo è identificato con la casa familiare, la quale individua, in via presuntiva, il luogo di dimora abituale della coppia.
Pur tuttavia tale presunzione può essere legittimamente superata dal coniuge convenuto che contesti una simile circostanza e sul quale grava l’onere di fornire la prova che la propria abituale dimora di fatto si trova in un altro luogo e della relativa conoscibilità legale di tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto. In tal caso la competenza territoriale spetta al giudice di quest’ultimo luogo. (in senso conforme Cass. Civ. 19595/2004).
La massima di cui sopra è relativa al previgente testo dell’art. 706 c.p.c. che al 1 comma disponeva quanto segue: «La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata».
Il testo attuale della norma, così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80) con effetto dal 1° marzo 2006, recepisce il principio giurisprudenziale per cui «la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata».
Cassazione civile, sez. I, 28 giugno 2006, n. 15017