Cassazione civile, sez. VI, 10 settembre 2012, n. 34505
La Corte ha stabilito che l’accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente indagato costituisce requisito necessario per l’adozione ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 a carico del medesimo di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto.
In proposito i giudici di legittimità hanno rilevato come nel sistema normativo di riferimento la confisca sia configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l’art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001, contrariamente al già menzionato art. 53, per l’appunto richiede l’acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell’ente e come pertanto il carattere omogeneo delle due misure cautelari imponga di ritenere che la loro applicazione debba necessariamente dipendere dall’accertamento di identici presupposti.
Art. 53 D.Lgs. 231/2001
Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Cassazione civile, sez. VI, 10 settembre 2012, n. 34505