In tema di sequestro per equivalente, i criteri di valutazione dei beni devono essere tendenzialmente gli stessi di quelli che saranno utilizzati per la confisca definitiva.
Il giudice deve fare riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto e non al valore nominale del bene medesimo.
La valutazione dei beni oggetto di ablazione reale per equivalenza rispetto al prezzo o al profitto derivante da reato non può che avvenire sulla base di criteri legati al valore reale e quindi, di mercato.
Cassazione penale, sez. VI, 4 aprile 2014, n. 15807