Cassazione penale, sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 48744
È configurabile il delitto di cui all’art. 630 c.p. – ovvero il sequestro di persona a scopo di estorsione – anziché il concorso tra gli artt. 574 e 629 c.p. – ovvero tra il reato di sottrazione di persone incapaci e quello di estorsione – anche nel caso di sequestro di un neonato a scopo di estorsione.
Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978 la S.C, rileva che persino nel caso di infanti la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 c.p. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost. e che non è soltanto libertà di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, fra cui anche le relazioni interpersonali.
Diversamente dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione p. e p. dall’art. 630 c.p. il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dall’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla rispettiva collocazione normativa (il primo tra i delitti contro il patrimonio mediante la violenza alle cose o alle persone, il secondo tra i delitti contro l’assistenza familiare).
Si configura dunque il reato di cui all’art. 630 c.p. «qualora mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta l’infans o l’amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione». (cfr. cass. pen. sez. 1, 2189/1978 Rv. 138098).
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Cassazione penale, sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 48744