In tema di servitù di passaggio la Corte ha precisato che il proprietario del fondo servente resta soggetto alla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. in quanto detta azione di responsabilità è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio.
L’esistenza di una servitù di passaggio non attribuisce al proprietario del fondo dominante la custodia della parte del fondo servente sul quale è esercitata la servitù (strada e suoi accessori), la quale non è sottratta, dall’esistenza della detta servitù, alla disponibilità e custodia del proprietario del fondo servente.
Neppure la previsione dell’art. 1069 cod. civ. relativa alla ripartizione dei costi – tra proprietario del fondo dominante e del fondo servente – per la manutenzione e la realizzazione delle opere funzionali all’esercizio della servitù consente di sottrarre il proprietario del fondo servente da detta responsabilità.