In tema di locazione, tra le obbligazioni del conduttore, ai sensi dell’articolo 1587 del codice civile, vi è anche quella di servirsi dell'immobile con la “diligenza del buon padre di famiglia”.
Il conduttore indisciplinato, causa di continue molestie e danneggiamenti ai danni di altri condomini certamente viola tale disposizione. Un tale comportamento costituisce inadempimento contrattuale, per abuso della cosa locata ex art. 1587 c.c. nei confronti del locatore, “il quale dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto può quindi essere risolto non solo se vi è diminuzione del valore del bene locato, ma anche quando ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.
Nella fattispecie il proprietario locatore aveva ottenuto lo sfratto della propria conduttrice la quale aveva instaurato una relazione conflittuale con i vicini di casa, insultandone alcuni, imbrattando gli immobili di altri con la vernice e affiggendo cartelli con ingiurie all’interno del condominio.