TAR Reggio Calabria, sez. I, 14 dicembre 2010, n. 1593
«Il sindacato sulla legittimità del decreto di scioglimento di un consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni mafiose e la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusioni e condizionamenti non possono essere effettuati estrapolando dal materiale acquisito singoli fatti e episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull’operato dell’organo consiliare ma, in presenza di un fenomeno di diffusa criminalità, gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito mosso al consiglio comunale di incapacità, in un determinato contesto e a prescindere da responsabilità dei singoli, ad esercitare l’attività di controllo e di impulso cui esso è deputato per legge»(Consiglio Stato , sez. IV, 24 aprile 2009 , n. 2615; sul punto la giurisprudenza è pacifica, si vedano: ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 12 febbraio 2007, nr. 665; sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878; sez. IV, 6 aprile 2005 , n. 1573).
Ciò anche in coerenza con la natura giuridica del provvedimento di scioglimento che, sempre secondo la giurisprudenza, è atto “di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica”, con la conseguenza che “pertanto, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernono il merito” (Consiglio Stato, sez. VI, 4 agosto 2006 , n. 4765; si veda anche Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2007, nr. 665 che esclude in radice qualsiasi apprezzamento di merito sulle motivazioni dello scioglimento), e con la conseguenza ulteriore che, al fine del suo legittimo esercizio si richiede “solo la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 02 maggio 2006 , n. 454).
TAR Reggio Calabria, sez. I, 14 dicembre 2010, n. 1593