L’ente proprietario della strada, nella sua qualità di custode, può
essere chiamato a rispondere dei danni derivanti a terzi anche qualora
il sinistro sia derivato dalla pioggia e dal fango depositati sulla sede
stradale. Tali eventi non rivestono infatti quei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità tali da escludere la presunzione di responsabilità.
La Suprema Corte ha quindi confermato la sentenza del giudice di merito che ha
condannato l’ente pubblico (nella fattispecie ANAS) ritenendo che la responsabilità dell’ente
nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento
manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede
stradale, segnatamente un’arteria importante di raccordo, sulla quale i
detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali senza che il
giorno successivo in cui si verificò il sinistro fossero stati rimossi
o, quantomeno, fosse stata predisposta un’idonea segnalazione del
pericolo.