Il danneggiato nel sinistro può agire nei confronti della compagnia assicuratrice nel caso in cui il contrassegno falsificato sia apparentemente valido, sarà onere di quest’ultima provare l’inesistenza del rapporto assicurativo.
In siffatta ipotesi di apparenza del diritto per escludere la propria responsabilità l’assicuratore deve provare l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato.
In forza di quanto disposto dell’art. 127 D.lgs. 209/2005 (e già prima dall’art. 7 L. 990/69) il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Pur tuttavia, atteso che la norma mira alla a tutelare l’affidamento del danneggiato deve ritenersi coperta anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, salvo prova contraria dell’assicuratore.