Sinistro verificatosi nella piscina condominiale: è responsabile il condominio ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile per omessa vigilanza e custodia
Nel caso di sinistro verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile per l’omessa vigilanza e custodia.
Il Condominio è il soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione della piscina è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale.
Nella fattispecie è accaduto che una bambina fosse deceduta per annegamento durante un bagno nella piscina condominiale, essendo il suo braccio rimasto incastrato all’interno del foro ove vi era la pompa di aspirazione per il ricambio dell’acqua, posta sul fondo della piscina, che l’ha risucchiato, imprigionandola sott’acqua.
La Corte territoriale – la cui decisione è stata confermata – premesso che “il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un Condomino o ad un terzo” e sottolineata l’esistenza dell’ “obbligo, in capo al Condominio, di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estranei”, ha ravvisato la responsabilità del Condominio in ragione della mancata “messa in sicurezza della piscina condominiale”, deponente “per una connotazione di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta nel caso mantenuta dal Condominio da cui è conseguito il tragico evento dannoso, il quale in presenza viceversa di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione della dovuta messa in sicurezza non si sarebbe invero verificato”.