È sì vero che, in forza della presunzione di colpa concorrente stabilita dall’art. 2054, comma 2, del codice civile, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e che l’accertamento della responsabilità di uno dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della suddetta presunzione.
Sempre in forza di tale presunzione di colpa concorrente, anche a fronte del comportamento palesemente colposo di uno dei conducenti, per attribuire ad esso la causa determinante ed esclusiva del sinistro è necessario verificare comunque anche il comportamento dell’altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell’evento (Cass. n. 3185/1997).
Pur tuttavia, anche a fronte di tali linee di principio generalmente riconosciute in giurisprudenza, la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare, nei confronti del conducente di quest’ultimo, indirettamente liberatoria dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In altri termini la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorso colposo nella causazione del sinistro non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. n. 8622/1990).
Nel caso di specie, trattandosi d’incidente causato da un veicolo che procedeva in senso vietato è stata rigettata la tesi della presunzione di responsabilità dell’automobilista che marciava nella direzione giusta il quale nulla ha documentato sulla velocità del suo veicolo.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.