La sentenza del Tribunale di Napoli in commento si inserisce in un filone di pronunce di merito volte a sconfessare la tesi della “sommatoria” degli interessi corrispettivi e moratori ai fini delle disposizioni antiusura ex legge n. 108/1996.
Nello stesso senso anche il Tribunale di Trani secondo cui i giudici di legittimità, con la nota sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, non hanno affermato che i tassi corrispettivi e moratori devono essere sempre sommati ai fini della verifica di usurarietà del prestito, ma si sono limitati a fissare un criterio di oggettiva individuazione della natura usuraria degli interessi (anche moratori) e una conseguente sanzione per la parte che incorra in questa violazione.
Segnatamente il Tribunale partenopeo ha ritenuto che la sommatoria di interessi moratori e corrispettivi è
«il frutto di una fuorviante interpretazione della statuizione assunta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 350/2013 nella quale è stato testualmente sostenuto che “risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori […].
Tale motivazione merita una interpretazione adeguata e coerente con il sistema, laddove, pure affermando e ribadendo la stessa un principio ormai riconosciuto e già sancito anche in un’altra importante sentenza della Corte Costituzionale, (25-2-2002 n. 29) non può ritenersi che in essa risulti affermato niente altro se non che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, con la conseguenza che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente l’eventuale superamento del tasso soglia, e conseguentemente dichiararsi la nullità delle relative previsioni per il caso del suo superamento.
Laddove, invece, nella indicata sentenza della Suprema Corte si fa riferimento alla “maggiorazione di tre punti a titolo di mora” non vuole intendersi l’affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi».
Semplificando la predetta sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 non ha mai parlato di cumulo o sommatoria di interessi: interessi corrispettivi e interessi moratori costituiscono due diverse categorie di interessi che non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex lege n. 108/1996. Ovviamente sia gli interessi moratori che gli interessi corrispettivi pattuiti non possono, singolarmente considerati, superare i tassi soglia specifici per singole operazioni così come previste dalla normativa antiusura.