Le disposizioni in tema di sospensione dalla carica di consigliere regionale contenute nella Legge n. 475/99 non possono ritenersi abrogate in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000, essendo comprese, nel nuovo Testo Unico, le norme sulla sospensione, decadenza, incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri comunali e provinciali, ma non degli amministratori regionali.
Tanto premesso, in argomento, la Cassazione sancisce che il provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere regionale non necessita di avviso di avvio del procedimento, atteso che, nell’ambito del procedimento elettorale, le particolari esigenze di celerità, escludenti l’applicabilità degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussistono in re ipsa in vista dell’esigenza di garantire il regolare funzionamento degli organi elettivi.
Cassazione Civile, sez. I, 12 novembre 2003, n. 17020