Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 2014, n. 41645
Con sentenza emessa dalla Sezione Quinta, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare.
Di seguito l’estratto della sentenza:
«Ai sensi dell’art. 164 c.p., comma 2, n. 1, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna per delitto. Tuttavia, la Corte Cost., con sentenza n. 95 del 28 aprile 76 ha riconosciuto al giudice la facoltà di concedere il beneficio anche a colui che abbia riportato in precedenza una condanna a pena detentiva per delitto (sospesa o meno) e ciò in contrasto con l’espressione letterale del n. 1 comma 2 del dianzi citato articolo.
Resta fuori della previsione normativa, però, anche nel significato “allargato” assunto dalla Corte Costituzionale, il caso portato all’attenzione di questa Corte, giacché l’ordinamento ha inteso apportare un’eccezione al principio della inderogabilità della pena al fine di sottrarre agli inconvenienti del carcere il soggetto condannato ad una pena di breve durata, quando possa ritenersi nei suoi confronti deterrente sufficiente la condanna o la minaccia pendente di una sua futura esecuzione.
Essendo questo il fine perseguito dal legislatore, tale istituto è stato sottoposto a dei limiti che, nel corso delle successive modifiche apportate agli art. 163, 164 e 168 cod. pen., per ragioni di politica criminale ed in base a valutazioni sociali e giudiziarie, sono stati sempre più ampliati, ma non fino a ricomprendervi la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, giacché in tal caso la reiterazione dei reati lascia presumere una proclività a delinquere che non verrebbe contenuta dalla pendenza, sul capo del condannato, di una pena condizionalmente sospesa.
Infatti, nel caso in cui ad una precedente condanna con pena sospesa facciano seguiti altri reati, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sezioni unite, 23 luglio 1984,n. 1718, Neri, rv. 162815) ha chiarito che la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati considerati, dall’ordinamento, di minore gravità), giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell’art. 164 c.p».
Art. 164 c.p. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale; 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa). La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.
Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 2014, n. 41645